La Legge di bilancio 2020 ha confermato il Bonus condizionatori garantendo uno sconto del 50% oppure del 65% ai contribuenti che acquisteranno un condizionatore a pompa di calore.
Vediamo, nel dettaglio, cos’è e come funziona, per poter beneficiare del bonus condizionatori 2020.
Il bonus condizionatori 2020 è un’agevolazione fiscale che spetta a tutti i soggetti che decidono di acquistare oppure sostituire i propri condizionatori con uno a pompa di calore a risparmio energetico come ad esempio classe A+++. Il Bonus condizionatori 2020 spetta con o senza ristrutturazione.
Lo sconto applicabile varia in base all’ambito dell’acquisto:
- conto del 50% per coloro che hanno acquistato un condizionatore per una ristrutturazione ordinaria di casa o del condominio;
- Bonus del 50% per l’acquisto di un climatizzatore in classe energetica almeno A+ durante le ristrutturazioni straordinarie;
- Detrazione del 65% per coloro che acquisteranno un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituire uno di classe inferiore.
Lo sconto potrà essere usufruito anche da coloro che non hanno svolto nessun intervento di ristrutturazione edile, ma acquisteranno tale condizionatore per sostituire in modo integrale o parziale un impianto di climatizzazione invernale di classe energetica inferiore.
L’acquisto, deve essere effettuato, entro il 31 dicembre 2020 mentre per i condomini si estende fino al 31 dicembre 2021. La detrazione è applicabile sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti:
- Climatizzatore a basso consumo energetico;
- Deumidificatore d’aria;
- Termopompa.
Chi può beneficiare del bonus?
I soggetti che possono beneficiare del Bonus condizionatori 2020 sono:
- Persone fisiche;
- Esercenti arti e professioni;
- Società di persone;
- Società di capitali;
- Associazioni professionisti;
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- Condomini;
- Istituti autonomi per le case popolari;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Il Bonus condizionatori 2020 spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e quindi:
- Proprietari o nudi proprietari;
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Locatari o comodatari;
- Soci di cooperative divise e indivise;
- Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- Soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Purché sostengano direttamente le spese, possono fruire della detrazione anche:
- Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- Coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- Componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- Convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.



