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	<title>Ristrutturati</title>
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	<description>Rendi facile la ristrutturazione!</description>
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	<title>Ristrutturati</title>
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		<title>Super Ecobonus 110%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 14:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CON L&#8217;APPROVAZIONE FINALE DEL «DECRETO RILANCIO» (CONVERTITO IN LEGGE IL&#160;17/07/2020),&#160;IL GOVERNO HA AMPLIATO LE AGEVOLAZIONI SU ECOBONUS E SISMABONUS ESISTENTI, INTRODUCENDO LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE DETRAZIONI FISCALI FINO AL 110% Il «Decreto Rilancio» prevede la detrazione fiscale al 110% per i seguenti interventi (denominati &#8220;trainanti&#8221;): interventi di isolamento termico&#160;che interessano l’involucro («cappotto») dell’edificio fino&#160;ad un [&#8230;]</p>
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<p><strong>CON L&#8217;APPROVAZIONE FINALE DEL «DECRETO RILANCIO» (CONVERTITO IN LEGGE IL&nbsp;17/07/2020),&nbsp;IL GOVERNO HA AMPLIATO LE AGEVOLAZIONI SU ECOBONUS E SISMABONUS ESISTENTI, INTRODUCENDO LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE DETRAZIONI FISCALI FINO AL 110%</strong></p>



<p>Il «Decreto Rilancio» prevede la detrazione fiscale al 110% per i seguenti interventi (denominati &#8220;trainanti&#8221;):</p>



<ul class="wp-block-list"><li>interventi di isolamento termico&nbsp;che interessano l’involucro («cappotto») dell’edificio fino&nbsp;ad un massimo di 50.000€;</li><li>interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale&nbsp;esistenti (per i condomini e gli interventi sulle parti comuni degli edifici, fino ad un massimo di 20.000€ per unità immobiliare, mentre per gli interventi sugli edifici unifamiliari fino ad un massimo di 30.000€ per unità immobiliare)&nbsp;&nbsp;</li><li>interventi antisismici&nbsp;per abitazione ed edifici produttivi in zona sismica 1, 2 o 3, con spese fino ad un massimo di 96.000€ per unità immobiliare</li></ul>



<p>E&#8217; possibile usufruire del&nbsp;bonus al 110%&nbsp;anche per i seguenti interventi (denominati &#8220;trainati&#8221;) se realizzati congiuntamente con uno degli interventi sopra elencati:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>interventi di efficientamento energetico</li><li>installazione di impianti solari&nbsp;fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, fino ad un ammontare complessivo&nbsp;massimo di 48.000€</li><li>installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, per un ammontare massimo pari a 3.000€</li></ul>



<p>Il bonus è stato esteso anche alle seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario, e si potrà usufruire della detrazione anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Chi può beneficiare del bonus?</h3>



<p>Il superbonus si applica agli interventi effettuati da:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa, arti e professioni </li><li>condomìni,</li><li>enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri,</li><li>istituti autonomi case popolari (IACP),</li><li>cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa,</li><li>associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi).</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Come usufruire del bonus?</strong></h3>



<p>Puoi usufruire del bonus con una delle seguenti modalità:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Detrazione fiscale:&nbsp;</strong>puoi portare in detrazione&nbsp;nella tua dichiarazione dei redditi, un importo pari alla somma dei lavori eseguiti più il 10% distribuiti nei 5 anni successivi al sostenimento delle spese.&nbsp;</li><li><strong>Sconto in fattura:</strong>&nbsp; puoi richiedere all’impresa che esegue i lavori, di avere uno sconto direttamente in fattura pari al massimo all’ammontare delle spese sostenute (in cambio della cessione dei tuoi crediti fiscali).</li><li><strong>Cessione del credito:</strong>&nbsp;puoi cedere il tuo credito fiscale direttamente alla Banca&nbsp;in cambio della liquidità per effettuare i lavori.</li></ul>



<p>Le imprese che effettuano i lavori e hanno acquisito il credito fiscale dai committenti,&nbsp;possono, a loro volta, portare in detrazione il credito oppure cederlo a un ente terzo.</p>
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		<title>Sismabonus 2020</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 14:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito delle detrazioni fiscali previste per la casa (c.d.&#160;bonus casa) rientrano anche quelle per il recupero del patrimonio edilizio che consentono di ridurre il rischio sismico. In particolare, i contribuenti che eseguono fino al&#160;31 dicembre 2021&#160;interventi di&#160;riduzione antisismici&#160;sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. Sismabonus 2020: cos&#8217;è Per gli [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nell&#8217;ambito delle detrazioni fiscali previste per la casa (c.d.&nbsp;bonus casa) rientrano anche quelle per il recupero del patrimonio edilizio che consentono di ridurre il rischio sismico. In particolare, i contribuenti che eseguono fino al&nbsp;31 dicembre 2021&nbsp;interventi di&nbsp;riduzione antisismici&nbsp;sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Sismabonus 2020: cos&#8217;è</h3>



<p>Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, il Decreto Legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sismabonus” ovvero una detrazione fiscale che può arrivare all&#8217;85% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Sismabonus 2020: a chi spetta</h3>



<p>L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’OPCM n. 3274/2003.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Sismabonus 2020: per quali interventi</h3>



<p>La norma prevede una detrazione fiscale per tutti gli interventi relativi all&#8217;adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all&#8217;esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.</p>



<p>Gli interventi relativi all&#8217;adozione di misure antisismiche e all&#8217;esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Sismabonus 2020: l&#8217;aliquota prevista</h3>



<p>In generale, la norma prevede una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per gli interventi relativi all&#8217;adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e a decorrere dall&#8217;1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.</p>



<p>La&nbsp;detrazione fiscale&nbsp;del 50% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell&#8217;anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p>



<p>Qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall&#8217;imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;</li><li>il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell&#8217;80%.</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Interventi su parti condominiali</h3>



<p>Nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che portino ad una&nbsp;riduzione del rischio sismico&nbsp;che determini:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il passaggio&nbsp;ad una&nbsp;classe di rischio inferiore, la detrazione dall&#8217;imposta spetta nella misura del 75% della spesa sostenuta;</li><li>il passaggio&nbsp;a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell&#8217;85%.</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Sismabonus 2020: eliminato lo sconto in fattura</h3>



<p>La Legge di Bilancio per il 2020 ha abrogato i commi 2, 3 e 3-ter, dell&#8217;art. 10 del&nbsp;decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34&nbsp;(c.d.&nbsp;<em>Decreto Crescita</em>). Eliminata, quindi, la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico in sconto di pari importo che l&#8217;impresa dovrà applicare in fattura.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Sismabonus 2020: la cessione del credito</h3>



<p>Per le spese sostenute sulle parti condominiali resta ferma la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Sismabonus 2020: l&#8217;acquisto di case antisismiche</h3>



<p>Con l&#8217;art. 46-quater del Decreto legge n. 50/2017 è stata prevista l&#8217;estensione del Sismabonus anche per l’acquisto di case antisismiche. In particolare, se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1, 2 e 3”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;</li><li>85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.</li></ul>
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		<title>Bonus Caldaia 2020</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 14:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il&#160;Bonus caldaie 2020&#160;offre un’ottima opportunità&#160;al consumatore di procedere alla&#160;sostituzione ed installazione di un nuovo impianto di riscaldamento&#160;più efficiente. L’aiuto fiscale è decisamente gradito: i vecchi impianti sono infatti tecnologicamente arretrati oltre a risultare molto inquinanti, e presentano una funzionalità minore. L’agevolazione è&#160;in vigore&#160;per l’intero anno solare,&#160;dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Per aver diritto&#160;alla [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il&nbsp;Bonus caldaie 2020&nbsp;offre un’ottima opportunità&nbsp;al consumatore di procedere alla&nbsp;sostituzione ed installazione di un nuovo impianto di riscaldamento&nbsp;più efficiente.</p>



<p>L’aiuto fiscale è decisamente gradito: i vecchi impianti sono infatti tecnologicamente arretrati oltre a risultare molto inquinanti, e presentano una funzionalità minore. L’agevolazione è&nbsp;in vigore&nbsp;per l’intero anno solare,&nbsp;dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.</p>



<p><strong>Per aver diritto</strong>&nbsp;alla richiesta della&nbsp;<strong>detrazione</strong>&nbsp;in fase di dichiarazione dei redditi occorre che:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>l’immobile sia accatastato od in fase di accatastamento</li><li>si sia in regola con il pagamento di eventuali tributi sull’immobile</li><li>l’impianto di riscaldamento è già presente</li></ul>



<p>Il Bonus caldaie 2020 prevede 2 tipologie di aliquote: 65% oppure 50%. Vediamo quando e come vengono applicate.</p>



<p><strong>Aliquota 65%</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla&nbsp;classe A&nbsp;e contestuale installazione di sistemi termoregolazione evoluti in classe V, VI o VIII;</li><li>installazione di impianti costituiti da sistema integrato tra caldaia a condensazione e pompa di calore, detti&nbsp;sistemi ibridi.</li></ul>



<p><strong>Aliquota 50%</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>installazione di una&nbsp;caldaia a condensazione di classe A.</li></ul>



<p>Per l’installazione di modelli di caldaie inferiori alla classe A non è <strong>prevista</strong> nessuna detrazione fiscale<strong>.</strong><br>Le spese ammesse al beneficio fiscale sono:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>smontaggio della caldaia da sostituire;</li><li>acquisto e posa della nuova caldaia</li><li>eventuali opere murarie</li><li>prestazioni professionali per sopralluoghi e modalità di intervento</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Bonus caldaie 2020: importo</h3>



<p>L’acquisto di una caldaia più efficiente rientra nell’ampia categoria degli interventi atti a migliorare l’efficienza energetica. Per l’anno solare 2020, l’importo massimo detraibile per ciascun immobile è pari a €30.000.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Bonus caldaie 2020: come funziona</strong></h3>



<p>L’agevolazione&nbsp;fiscale&nbsp;consiste&nbsp;in una&nbsp;detrazione dall’Irpef&nbsp;ripartita in&nbsp;10 quote annuali, con rate di identico importo.</p>



<p>La detrazione, per lavori effettuati e pagati nell’anno solare 2020, comincerà dunque a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021, per 10 anni consecutivi.</p>



<p>Chiariamo il concetto con un esempio. Ammettiamo di aver speso €8000 per l’acquisto di una caldaia detta a sistema ibrido, e dunque ammessa al beneficio dell’aliquota del 65%.</p>



<p>Ogni anno si potrà portare in detrazione €520 per 10 anni (€5200 è pari al 65% del totale speso, ovvero €8000).</p>



<p>Attenzione a considerare una cosa importante: nel caso in cui l’importo da detrarre sia maggiore dell’importo IRPEF&nbsp;da versare, il contribuente non potrà in alcun modo riportare l’eccedenza all’anno successivo o chiederne il rimborso.</p>
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		<title>10 modi per dare stile alla tua casa (parte 1)</title>
		<link>https://ristrutturati.com/blog/idee-di-design/10-modi-per-dare-stile-alla-tua-casa-parte-1/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 14:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fai da te]]></category>
		<category><![CDATA[idee di design]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando si decora la nostra casa trovare il giusto equilibrio tra funzionalità, intimità e stile potrebbe non essere facile.Non importa quanto spendiamo in mobili, alle stanze sembra sempre mancare qualcosa&#8230; e non sembrano per niente i posti perfetti che vediamo nei magazine. Qualche volta il problema può essere risolto usanto qualche piccolo trucco che impiega [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Quando si decora la nostra casa trovare il giusto equilibrio tra funzionalità, intimità e stile potrebbe non essere facile.<br>Non importa quanto spendiamo in mobili, alle stanze sembra sempre mancare qualcosa&#8230; e non sembrano per niente i posti perfetti che vediamo nei magazine.</p>



<p>Qualche volta il problema può essere risolto usanto qualche piccolo trucco che impiega solo pochi minuti del nostro tempo e non comporta ulteriori spese. Leggete i suggerimenti qui di seguito per scoprire come potete dare stile alla vostra casa con il minimo sforzo.</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. Tratta la porta d&#8217;ingresso come l&#8217;interno </h3>



<p>La prima impressione che dai della tua casa non dovrebbe essere sottovalutata, anche se vivi in un condominio. Tratta l&#8217;esterno dell&#8217;ingresso con la stessa attenzione dell&#8217;interno è un bel modo per aggiungere stile alla casa.</p>



<p>Metti qualcosa fuori dalla porta (niente di particolarmente prezioso, ovviamente), appendi corone o decorazioni stagionali o migliora il tuo numero civico. Anche le piante sono una bella idea, laddove ci sia luce a sufficienza.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. Disponi le cose &#8220;a tre&#8221;</h3>



<p>Così come in molte altre discipline,  la regola del tre è largamente usata anche nella decorazione e nell&#8217;arredo. Mostrare un trio dà un aspetto visivamente più affascinante ed equilibrato, specialmente quando le dimensioni, le altezze e i materiali presentano qualche differenza.</p>



<p>Iniziate provando in un piccolo angolo del tavolo e poi applicate ilc ontetto a differenti zone della casa. Fate però attenzione a non esagerare, altrimenti l&#8217;effetto non funzionerà.</p>



<h3 class="wp-block-heading">3. Sovrapponi tappeti più grandi a tappeti più piccoli</h3>



<p>I professionisti usano questo trucco per risparmiare i soldi dei clienti o per &#8220;barare&#8221; negli scatti fotografici. Non solo questo metodo per dare equilibrio alla sta è molto economico, ma ti permette anche di non privarti del tessuto che ti piace nel caso non trovassi la dimensione giusta. È anche un ottimo modo per provare scelte audaci e dà alla stanza un&#8217;aria più accogliente e stilosa. </p>



<p>Inizia mettendo un piccolo tappeto ricoperto di pelo su un tappeto più grande e più neutrale.</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. Impila i tuoi libri in modi alternativi</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="678" src="https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/libreria-organizzata-1024x678.jpg" alt="" class="wp-image-49342" srcset="https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/libreria-organizzata-1024x678.jpg 1024w, https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/libreria-organizzata-980x649.jpg 980w, https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/libreria-organizzata-480x318.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /></figure>



<p>Anche se nelle case è comune trovare i libri organizzati nelle librerie impilati verticalmente o leggermente inclinati, ci sono delle posizioni alternative per dare una sferzata coraggiosa allo stile.</p>



<p>Provate ad alternare pile orizzontali e verticali di libri sugli scaffali. Le pile orizzontali romperanno il pattern delle linee verticali e saranno visivamente interessanti, rendendo più semplice aumentare l&#8217;eleganza con l&#8217;aggiunta di qualche oggetto di decoro. Fate solo attenzione che l&#8217;alternanza sia casuale e non sempre la stessa, perché l&#8217;obiettivo di questo trucco è proprio quello di non offrire all&#8217;occhio nessun rigore geometrico.</p>



<h3 class="wp-block-heading">5. Rendi più graziose i dispenser di sapone</h3>



<p>La prossima volta in cui ti capiterà tra le mani una bottiglia di sapone graziosa, mettila da parte dopo che avrai terminato il sapone e riempila con uno più economico. Oppure immergi la bottiglia di plastica del tuo solito sapone in acqua calda fino a quando le etichette non saranno facilmente rimovibili. Una bottiglia trasparente sembra molto meno pacchiana e molto più elegante di una con l&#8217;etichetta, anche se costa molto poco ed è in plastica. Puoi farlo con il sapone da piatti o anche in quello nei bagni.</p>



<p>Già che ci sei, aggiungi qualche goccia di crema idratante, così le tue mani saranno più morbide dopo ogni lavaggio dei piatti.</p>



<h3 class="wp-block-heading">6. Tieni la polvere alla larga</h3>



<p>Non c&#8217;è niente che distrugga lo stile quanto la polvere. Potresti anche aver spolverato il giorno prima, ma la polvere troverà sempre il modo per ritornare, non importa quanto ci provi.</p>



<p>Cerca di capire quali sono le superfici più visibili nella luce giornaliera della casa e accertati di spolverarle più spesso delle altre. Riuscirai a mantenere godevole la tua casa senza allarmarti ogni volta in cui hai ospiti. Per aiutarti a ricordarti di spolverare certe zone, puoi tenere un panno nascosto nelle loro vicinanze.</p>



<h3 class="wp-block-heading">7. Metti dei fiori freschi in modo casuale</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="678" src="https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/fiori-tavolo-1024x678.jpg" alt="" class="wp-image-49344" srcset="https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/fiori-tavolo-1024x678.jpg 1024w, https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/fiori-tavolo-980x649.jpg 980w, https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/fiori-tavolo-480x318.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /></figure>



<p>Quando si tratta di fiori, mettili in un vaso in un angolo della stanza, niente di troppo centrale. Ancora meglio è usare mazzi di fiori misti presi da venditori per la strada o anche dal giardino. L&#8217;aspetto causale dà l&#8217;impressione che tu lo faccia molto spesso e per il tuo piacere, senza cercare di impressionare i tuoi ospiti. </p>



<h3 class="wp-block-heading">8. Sposta le cose in stanze diverse</h3>



<p>Siamo abituati a usare la logica dello spostare le cose all&#8217;interno di uno stesso ambiente e non ci viene molto naturale spostarle di stanza in stanza. Farlo, però, porta una ventata di freschezza all&#8217;arredo e agli spazi. Inoltre molte cose potrebbero sembrare più belle in uno spazio nuovo o potrebbero avere una funzionalità più adatta. </p>



<p>Quando non hai tempo o budget per lo shopping, questa è la soluzione più veloce per rinfrescare ogni stanza della tua casa.</p>



<h3 class="wp-block-heading">9. Usa asciugamani bianchi nel bagno</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/asciugamano-bagno-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-49345" srcset="https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/asciugamano-bagno-1024x683.jpg 1024w, https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/asciugamano-bagno-980x653.jpg 980w, https://ristrutturati.com/wp-content/uploads/2020/10/asciugamano-bagno-480x320.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /></figure>



<p>È una scelta personale, ma gli asciugamani di colore bianco danno l&#8217;idea di freschezza e pulito (devono davvero essere puliti, ovviamente). Inoltre è un&#8217;ottima idea tenere più di un asciugamano, perché dà un senso di ospitalità, cortesia e attenzione per i dettagli.</p>



<h3 class="wp-block-heading">10. Tieni sempre dei libri sul tavolino da caffè</h3>



<p>I libri danno istantaneamente un&#8217;idea di stile e possono anche essere di grande intrattenimento per gli ospiti. Assicurati di usare quelli che ami di più e di generi diversi, in modo da accontentare tutti. Puoi mostrare una piccola pila di libri o un mix di magazine o fotolibri.</p>



<p>L&#8217;ideale è sfruttare la regole del tre e mescolare libri con piccolo oggetti o decorazioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ristrutturati.com/blog/idee-di-design/10-modi-per-dare-stile-alla-tua-casa-parte-1/">10 modi per dare stile alla tua casa (parte 1)</a> proviene da <a href="https://ristrutturati.com">Ristrutturati</a>.</p>
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		<title>Bonus facciate 2020</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 13:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Bonus facciate è una detrazione&#160;in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre&#160;già esistenti (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il&#160;decoro architettonico. Riguarda tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata. È nell’Articolo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Bonus facciate è una detrazione&nbsp;in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre&nbsp;già esistenti (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il&nbsp;decoro architettonico. Riguarda tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata. È nell’<em>Articolo 25</em>&nbsp;della&nbsp;<a href="https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/12/349251.pdf"><u>Legge di Bilancio 2020</u></a>&nbsp;che sono state definite le regole per il Bonus facciate, per il 2020. Poi, nei mesi iniziali dell’anno, sono state definite altre regole e precisazioni, nella Circolare e nella Guida delle Entrate (consultabili sotto).</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>COME SI USA</strong></h2>



<p>Per le modalità di utilizzo del bonus si applicano le disposizioni che regolano la&nbsp;<a href="https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/">detrazione per ristrutturazione</a>. La detrazione è ripartita in&nbsp;10 rate annuali&nbsp;di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, e per le modalità&nbsp;di pagamento e di ripartizione della detrazione tra più beneficiari si applicano le disposizioni in vigore per la&nbsp;detrazione per ristrutturazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Bonus facciate, niente massimale di spesa</strong></h3>



<p>Per il bonus facciate, però, a differenza delle altre detrazioni, non sono previsti tetti di spesa. Si potrà aggiungere anche questa spesa in più e quindi, anche in caso di altri interventi in corso, non ci sarà il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile suddividere le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Vale per edifici in zone A o B</strong></h3>



<p>Riportiamo con ordine il significato e la classificazione delle zone secondo il&nbsp;<a href="https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/1411-pdf1.pdf">DM 2 aprile&nbsp;1968, n. 1444</a>, cui fa riferimento il&nbsp;bonus facciate.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cos’è la zona A?</h4>



<p>La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene&nbsp;<strong>agglomerati urbani</strong>&nbsp;con le seguenti caratteristiche:<br>1) carattere storico;<br>2) artistico;<br>3) o di particolare pregio ambientale.</p>



<p>Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cos’è la zona B?</h4>



<p><strong>Sono in zona B&nbsp;(zona di completamento)</strong>&nbsp;le&nbsp;<strong>“area totalmente o parzialmente edificate”</strong>.&nbsp;<strong>La Zona B</strong>&nbsp;comprende infatti le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè come 1/8.</p>



<p>Se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardano&nbsp;interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco&nbsp;della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori stessi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.</p>



<p>La legge di Bilancio 2020 esclude dall’agevolazione gli immobili in&nbsp;<strong>Zona C</strong>, le aree di espansione urbanistica.</p>



<p>Sulla base della classificazione del DM restano&nbsp;esclusi dalle agevolazioni tutti gli immobili isolati, mentre&nbsp;l’agevolazione è riconosciuta nel caso delle villette a schiera fuori città quando rientrano nelle&nbsp;zone B. No&nbsp;invece alle agevolazioni per le case di campagna anche quando si tratta di comprensori costruiti su terreni in&nbsp;precedenza agricoli.</p>



<p>Niente agevolazioni, inoltre, per gli&nbsp;immobili di tipo agricolo, compresi, quindi, i fabbricati destinati&nbsp;all’agriturismo, dal momento che questa tipologia di edifici fa parte a tutti gli effetti di quelli che si trovano&nbsp;nelle zone E) ossia nei territori rurali.</p>



<p>Infine il bonus non è previsto per la riqualificazione degli immobili ad uso diverso che si trovano nelle aree&nbsp;produttive, industriali, o destinate ai servizi.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Zone territoriali omogenee (art. 2 – DM&nbsp;2 aprile&nbsp;1968, n. 1444)</strong></h3>



<p>Volendo citare le definizioni precise del decreto, le&nbsp;zone territoriali omogenee&nbsp;sono così distinte e la classificazione è stabilita in base alle&nbsp;seguenti caratteristiche:<br>A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono&nbsp;carattere storico, artistico&nbsp;o di&nbsp;particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono&nbsp;considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;<br>B) le&nbsp;parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano&nbsp;parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al&nbsp;12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia&nbsp;superiore ad 1,5 mc/mq;</p>



<p>C) le parti del territorio destinate a&nbsp;nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali&nbsp;l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera&nbsp;B);<br>D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;<br>E) le parti del territorio destinate ad&nbsp;usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere&nbsp;agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come&nbsp;zone C);<br>F) le parti del territorio destinate ad&nbsp;attrezzature ed impianti&nbsp;di interesse generale.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Cosa sono le aree P1 e P2?</strong></h3>



<p>I Piani delle regole (Pdr) più recenti delle Regioni sostituiscono il concetto di Tessuto urbano consolidato (Tuc) al lessico originario della zonizzazione. Si parla cioè di&nbsp;aree P1, considerate non completate e quindi escluse dal bonus facciate, e&nbsp;di aree P2, cioè in alcune regioni danno diritto al bonus. Di fatto, tra P1 e P2 può non esserci alcuna differenza ma P2 consente l’accesso al bonus e P1 no.&nbsp;L’unica speranza per eseguire i lavori con il bonus facciata nel 2020 è che le Entrate si rendano conto dell’errore e nella prossima circolare consentano anche ai proprietari delle aree P1 di rifare la facciata.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Bonus facciate, cosa succede se il Comune non ha zone A o B?</strong></h3>



<p>Ecco la risposta del sottosegretario all’Economia Villarosa per chiarire in maniera ufficiale le equipollenze. In pratica&nbsp;l’Amministrazione finanziaria valuterà «sulla base delle peculiarità del caso concreto»&nbsp;se il bonus facciate spetta o meno.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Lavori ammessi e lavori esclusi</strong></h2>



<p>Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo stabilisce che possono godere della detrazione fiscale&nbsp;al 90 per cento esclusivamente gli interventi su:<br>–&nbsp;strutture&nbsp;opache&nbsp;della facciata;<br>–&nbsp;balconi;<br>–&nbsp;ornamenti e fregi.</p>



<p>Questo elenco preciso limita con esattezza il perimetro della nuova agevolazione fiscale, in quanto di fatto&nbsp;non sono compresi gli interventi&nbsp;diversi da quelli sugli intonaci, tranne il caso di ornamenti e fregi&nbsp;architettonici.</p>



<p>Quanto alle&nbsp;altre parti del palazzo interessate ai lavori, la norma cita espressamente i balconi, e in questo&nbsp;caso sembrerebbe non esserci alcuna limitazione alla tipologia di interventi, lasciando intendere, dunque, che&nbsp;questi possono riguardare anche, ad esempio, la&nbsp;pittura delle ringhiere, ma anche il&nbsp;rifacimento dei&nbsp;sottobalconi, oltre che interventi su fregi e ornamenti. E non essendo indicato nulla di specifico in questo&nbsp;campo, si può presumere che la detrazione sia ammessa anche quando si tratta di intervenire non&nbsp;solo&nbsp;sull’intonaco&nbsp;ma anche, ad esempio, sulle parti in ferro battuto. Basti pensare, ad esempio, alla rilevanza&nbsp;architettoniche delle inferriate dei balconi di epoca Liberty.</p>



<p>In pratica sono&nbsp;esclusi:<br>– gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio,&nbsp;se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;<br>– le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;<br>– le spese sostenute per&nbsp;sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Aliquota maggiorata?</h4>



<p>Al di là di questi casi, però, a norma di legge non possono consentire l’applicazione della detrazione con&nbsp;aliquota maggiorata altre tipologie di interventi sull’esterno del palazzo come, ad esempio, la&nbsp;sostituzione di&nbsp;grondaie e pluviali, o gli&nbsp;interventi sul tetto. Nessuna agevolazione, inoltre, per la sostituzione del portone o&nbsp;delle inferriate, o delle altre tipologie di infissi.</p>



<p>Niente agevolazione neppure per altri interventi relativi al decoro complessivo del palazzo in senso lato, non&nbsp;legati cioè ad interventi di tipo edilizio e di efficientamento energetico, quali, ad esempio, l’eliminazione delle&nbsp;antenne private&nbsp;e la realizzazione del relativo impianto centralizzato.</p>
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		<title>Bonus condizionatori 2020</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 10:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La&#160;Legge di bilancio 2020&#160;ha confermato il&#160;Bonus condizionatori&#160;garantendo uno sconto del&#160;50% oppure del 65%&#160;ai contribuenti che acquisteranno un condizionatore a pompa di calore. Vediamo, nel dettaglio, cos’è e come funziona, per poter beneficiare del bonus condizionatori 2020. Il bonus condizionatori 2020&#160;è un’agevolazione fiscale che spetta a tutti i soggetti che decidono di&#160;acquistare oppure sostituire&#160;i propri condizionatori [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg">Legge di bilancio 2020</a>&nbsp;ha confermato il&nbsp;Bonus condizionatori&nbsp;garantendo uno sconto del&nbsp;50% oppure del 65%&nbsp;ai contribuenti che acquisteranno un condizionatore a pompa di calore.</p>



<p>Vediamo, nel dettaglio, cos’è e come funziona, per poter beneficiare del bonus condizionatori 2020.</p>



<p>Il bonus condizionatori 2020&nbsp;è un’agevolazione fiscale che spetta a tutti i soggetti che decidono di&nbsp;acquistare oppure sostituire&nbsp;i propri condizionatori con uno a&nbsp;pompa di calore a risparmio energetico&nbsp;come ad esempio classe A+++. Il Bonus condizionatori 2020 spetta con o senza ristrutturazione.</p>



<p>Lo&nbsp;sconto applicabile&nbsp;varia in base all’ambito dell’acquisto:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>conto del 50% per coloro che hanno acquistato un condizionatore per una ristrutturazione ordinaria di casa o del condominio;</li><li>Bonus del 50% per l’acquisto di un climatizzatore in classe energetica almeno A+ durante le ristrutturazioni straordinarie;</li><li>Detrazione del 65% per coloro che acquisteranno un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituire uno di classe inferiore.</li></ul>



<p>Lo sconto potrà essere usufruito anche da coloro che non hanno svolto nessun intervento di ristrutturazione edile, ma&nbsp;acquisteranno tale condizionatore per sostituire&nbsp;in modo integrale o parziale un impianto di climatizzazione invernale di classe energetica inferiore.</p>



<p>L’acquisto, deve essere effettuato, entro il&nbsp;31 dicembre 2020&nbsp;mentre per i condomini si estende fino al&nbsp;31 dicembre 2021. La detrazione è applicabile sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Climatizzatore a basso consumo energetico;</li><li>Deumidificatore d’aria;</li><li>Termopompa.</li></ul>



<p><strong>Chi può beneficiare del bonus?</strong></p>



<p>I soggetti che possono beneficiare del Bonus condizionatori 2020 sono:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Persone fisiche;</li><li>Esercenti arti e professioni;</li><li>Società di persone;</li><li>Società di capitali;</li><li>Associazioni professionisti;</li><li>Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;</li><li>Condomini;</li><li>Istituti autonomi per le case popolari;</li><li>Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.</li></ul>



<p>Il Bonus condizionatori 2020 spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e quindi:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Proprietari o nudi proprietari;</li><li>Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);</li><li>Locatari o comodatari;</li><li>Soci di cooperative divise e indivise;</li><li>Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;</li><li>Soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.</li></ul>



<p>Purché sostengano direttamente le spese, possono fruire della detrazione anche:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);</li><li>Coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;</li><li>Componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);</li><li>Convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.</li></ul>



<p></p>
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		<title>Bonus Mobili 2020</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 08:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bonus fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chi acquista arredi ed elettrodomestici ha la possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale del 50%.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Bonus mobili 2020, chi acquista&nbsp;arredi ed elettrodomestici&nbsp;ha la possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale del 50%. Una panoramica su requisiti, elenco delle spese ammesse e novità.</p>



<p>Può richiedere di accedere all’agevolazione chi effettua&nbsp;lavori di ristrutturazione edilizia&nbsp;ammessi al relativo sconto fiscale. Questo è sicuramente uno dei&nbsp;requisiti chiave.</p>



<p>In estrema sintesi, il beneficio consiste in una detrazione pari al 50% della spesa, da calcolarsi su un importo massimo di 10.000 euro.</p>
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